Con Ordinanza n. cronol. 1329/2025 del 25/08/2025 pronunciato all’esito del procedimento iscritto al 633/2024 R.G., il Tribunale di Perugia ha accolto parzialmente il ricorso di un cittadino pakistano proveniente dal distretto di Bhimber (Azad Kashmir), riconoscendo la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007.
Il Collegio ha confermato la valutazione della Commissione Territoriale circa la non fondatezza della domanda di status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), escludendo la sussistenza di episodi di persecuzione personale qualificata e ritenendo generico il riferimento a minacce provenienti dai Mujaheddin, indicati come reclutatori di giovani nella Jihad. Il racconto del richiedente, infatti, è stato considerato parzialmente credibile ma privo di elementi concreti idonei a circostanziare la responsabilità degli agenti persecutori.
Tuttavia, il Tribunale ha valorizzato le fonti COI aggiornate (BBC, Reuters, Al Jazeera, International Crisis Group, ecc.), che documentano una recente escalation del conflitto armato tra India e Pakistan lungo la Linea di Controllo (LoC), con bombardamenti, attacchi aerei e vittime civili. La decisione sottolinea come l’Azad Kashmir rappresenti una delle aree più militarizzate e instabili al mondo, caratterizzata da una violenza indiscriminata tale da esporre qualsiasi civile, per la sola presenza sul territorio, a un rischio effettivo di danno grave. Ne deriva che, pur in assenza di una persecuzione individualizzata, la situazione oggettiva del contesto territoriale integra i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007.
Il decreto conferma un orientamento giurisprudenziale significativo: la protezione sussidiaria può essere riconosciuta anche quando la narrazione personale presenti lacune, se la violenza generalizzata del contesto di origine comporta un pericolo grave per l’incolumità del richiedente. In questo senso, la pronuncia di Perugia ribadisce la centralità delle Country of Origin Information e il dovere del giudice di svolgere un accertamento autonomo e aggiornato sulla situazione geopolitica del Paese di provenienza.
Una copia integrale del provvedimento è disponibile in formato PDF e può essere scaricata qui:
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