Il Tribunale di Perugia, con Ordinanza n. cronol. 1332/2025 del 25/08/2025 all’esito del  procedimento iscritto al n. 2084/2024 R.G., ha parzialmente accolto il ricorso di un cittadino pakistano sciita proveniente dal Sindh, riconoscendo la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007.

Il Collegio, pur ritenendo non credibile la narrazione individuale del richiedente – giudicata generica e priva di adeguato supporto probatorio , ha valorizzato il contesto oggettivo del Paese di origine. Le fonti COI (Country of Origin Information) richiamate (ACLED, HRCP, SATP) hanno infatti documentato una situazione di violenza indiscriminata e crescente instabilità nella provincia del Sindh, con episodi di terrorismo, attacchi armati e conflitti interni collegati sia a tensioni religiose, tra sunniti e sciiti, sia a dinamiche separatiste. Il Tribunale ha ribadito che:

  • l’onere probatorio attenuato in materia di protezione internazionale non esonera il richiedente di allegare fatti circostanziati e plausibili (art. 3 d.lgs. 251/07; Cass. 27336/2018, 3016/2019);
  • non sussiste obbligo per il giudice di procedere a nuova audizione, potendo la decisione basarsi sul verbale reso innanzi alla Commissione (in linea con Cass. 2817/2019 e direttiva 2013/32/UE);
  • le condizioni oggettive di sicurezza del territorio di provenienza possono giustificare la concessione della protezione sussidiaria anche in assenza di una piena attendibilità soggettiva.

Il decreto si inserisce in un filone giurisprudenziale che, pur escludendo lo status di rifugiato per mancanza di un rischio di persecuzione personale qualificata, riconosce la protezione sussidiaria quando la situazione del Paese (o della specifica area di provenienza) configuri un rischio generalizzato e grave per i civili.

La pronuncia appare significativa perché riafferma il principio secondo cui la protezione internazionale non è ancorata esclusivamente alla credibilità individuale, ma può discendere dall’accertamento di un quadro di violenza diffusa, sufficiente a fondare il rischio di danno grave in caso di rimpatrio.

Una copia integrale del provvedimento è disponibile in formato PDF e può essere scaricata qui:

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