Con provvedimento del Tribunale di Perugia, 16 maggio 2025, è stato riconosciuto lo status di rifugiata a una cittadina della Repubblica Popolare Cinese, aderente alla Chiesa di Dio Onnipotente (The Church of Almighty God), organizzazione religiosa non ufficiale oggetto di misure repressive da parte delle autorità cinesi.

La pronuncia assume rilievo per la specificità del fondamento religioso, settore nel quale il riconoscimento della protezione internazionale continua a essere relativamente raro, soprattutto nei confronti di gruppi definiti dal regime cinese come “sette malvagie”.

Le basi probatorie della decisione

Il giudice ha ritenuto credibile la narrazione della richiedente, corroborata da una pluralità di elementi documentali e testimoniali:

  • fotografie che la ritraggono in manifestazioni pubbliche in Italia, con simboli e striscioni riconducibili alla Chiesa di Dio Onnipotente;
  • pubblicazioni online, anche su siti ostili al movimento, che la identificano come membro attivo;
  • lettera ufficiale della sede italiana della Chiesa, attestante la partecipazione costante della ricorrente;
  • video, testimonianze di fedeli e rapporti di associazioni internazionali, tra cui il periodico Bitter Winter, che documentano forme di sorveglianza e repressione operate dal governo cinese;
  • materiale tratto da fonti cinesi di propaganda governativa, ove compare l’immagine della richiedente insieme ad altri aderenti al movimento.

Il provvedimento sottolinea la coerenza tra le dichiarazioni della richiedente e le prove acquisite, riconoscendo la visibilità esterna della sua appartenenza religiosa e la conseguente probabilità che ciò sia noto alle autorità cinesi.

Rischio attuale e personale di persecuzione

Il Tribunale ha valorizzato il principio del rischio concreto, osservando che l’intensificazione delle pratiche religiose in Italia non interrompe la continuità con convinzioni preesistenti. È stato richiamato il contesto di sistematica repressione attuata in Cina nei confronti dei fedeli di culti non autorizzati, attraverso detenzioni arbitrarie, violenze fisiche e psicologiche e torture.

La valutazione è stata condotta alla luce del principio di non-refoulement e dell’onere probatorio attenuato in materia di protezione internazionale.

Rilievo della pronuncia

Il provvedimento si segnala per la sua valenza sistemica: esso riafferma che, nei casi di minoranze religiose perseguitate, la valutazione della credibilità personale non può prescindere dal contesto repressivo e dalle pratiche di sorveglianza internazionale degli Stati di origine. Inoltre, ribadisce la piena operatività del principio per cui il giudice deve sempre pronunciarsi nel merito, anche in presenza di domande reiterate dichiarate inammissibili in sede amministrativa.

Il decreto, infine, valorizza anche le disposizioni in materia di protezione sur place (art. 5 d.lgs. 251/2007), riconoscendo che le attività religiose svolte in Italia – rese pubbliche attraverso la diffusione di fotografie, articoli e materiali facilmente accessibili online – hanno esposto la ricorrente a un rischio concreto e attuale di persecuzione da parte delle autorità cinesi. In questo senso, il Tribunale ha riconosciuto che la successiva esposizione mediatica, derivante da fatti sopravvenuti rispetto al primo diniego, costituisce elemento idoneo a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiata.

La decisione contribuisce a consolidare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la visibilità esterna della pratica religiosa costituisce elemento determinante per la valutazione del rischio di persecuzione. Essa sottolinea altresì la centralità della libertà religiosa quale diritto fondamentale tutelato dall’art. 19 Cost.1 e dall’art. 102 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, oltre che dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

Il riconoscimento dello status di rifugiata rafforza la protezione dei membri delle comunità religiose non ufficiali, evidenziando il ruolo dei giudici nazionali nella concreta attuazione degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

Una copia integrale del provvedimento è disponibile in formato PDF e può essere scaricata qui:

  1. La CostituzioneArticolo 19
    Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [cfr. artt. 8, 20]. ↩︎
  2. Articolo 10 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
    1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. ↩︎

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